Decreto Ministero della Sanità 27 luglio 2000

Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base

Gazzetta Ufficiale 191 del 17 agosto 2000.

IL MINISTERO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITà E
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DECRETA
Art. 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa
dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono
equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di infermiere di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Sez. A - diploma universitario
Infermiere - Decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739
Sez. B titoli equipollenti
Infermiere professionale - Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330
Infermiere professionale - D.P.R. n. 162, del 10 marzo 1982
D.U. scienze infermieristiche - Legge 11 novembre 1990, n. 341
Art. 2
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata all'art. 1, al diploma universitario di infermiere indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gazzetta Ufficiale 195 del 22 agosto 2000.
" Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di assistente sanitario ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base"
IL MINISTERO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITà E
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DECRETA
Art. 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa
dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono
equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di assistente sanitario di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio
1997, n. 69, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Sez. A - diploma universitario
Assistente sanitario - Decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739
Sez. B titoli equipollenti
Assistente sanitaria visitatrice - Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330
Tecnico dell'educazione sanitaria - D.P.R. n. 162, del 10 marzo 1982
Art. 2
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata all'art. 1, al diploma universitario di assistente sanitario indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gazzetta Ufficiale 195 del 22 agosto 2000.
" Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere pediatrico ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base"
IL MINISTERO DELLA SANITA' di concerto con IL MINIS TRO DELL'UNIVERSITà E
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DECRETA
Art. 1
Il titolo di visitatrice d'infanzia conseguitio in base alla legge 19 luglio 1940, n. 1098, è
equipollente ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di infermiere pediatrico di cui al decreto del Ministero della Sanità, 17 gennaio 1997, n. 70, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.