DPR 14 Marzo 1974 N.225

Modifiche al Regio Decreto del 2 Maggio 1940, n. 1310, sulle mansioni degli
infermieri professionali e infermieri generici (Mansionario)
DPR 14 Marzo 1974 N.225

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 99, 137 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n.1265;
Vista la legge 19 luglio 1940, n.1008;
Visto l'art.1 della legge 27 febbraio 1971, numero 124;
Visto l'art.6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n.4;
Sentito il Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Riconosciuta l'opportunità di aggiornare l'elenco delle mansioni di rispettiva competenza degli infermieri professionali e degli infermieri generici di cui al regio decreto 2 maggio 1940, numero 1310; Riconosciuta l'opportunità di aggiungere a tale mansionario anche indicazioni relative alle competenze degli infermieri professionali specializzati in anestesia e rianimazione, delle vigilatrici di infanzia e degli assistenti sanitari;
Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con quello per la pubblica istruzione; Decreta:
E' approvato l'unito regolamento riguardante le mansioni dell'infermiere professionale,
della vigilatrice d'infanzia, dell'infermiere professionale specializzato, dell'assistente
sanitario e dell'infermiere generico.

TITOLO I
Mansioni dell'infermiere professionale
Art. 1
Le attribuzioni di carattere organizzativo ed amministrativo degli infermieri professionali sono le seguenti:
a. programmazione di propri piani di lavoro e di quelli del personale alle proprie
dipendenze, loro presentazione ai superiori e successiva attuazione;
b. annotazione sulle schede cliniche degli abituali rilievi di competenza (temperatura,
polso, respiro, pressione, secreti, escreti) e conservazione di tutta la
documentazione clinica sino al momento della consegna agli archivi centrali;
registrazione su apposito diario delle prescrizioni mediche, delle consegne e delle
osservazioni eseguite durante il servizio;
c. richiesta ordinaria e urgente di interventi medici e di altro personale a seconda delle esigenze sanitarie, sociali e spirituali degli assistiti;
d. compilazione dei dati sul movimento degli assistiti e collaborazione alla raccolta ed
elaborazione di dati statistici relativi al servizio;
e. tenuta e compilazione dei registri e dei moduli di uso corrente;
f. registrazione del carico e scarico dei medicinali, dei disinfettanti, dei veleni e degli
stupefacenti; loro custodia e sorveglianza sulla distruzione. Custodia delle
apparecchiature e delle dotazioni di reparto;
g. controllo della pulizia, ventilazione, illuminazione e riscaldamento di tutti i locali del
reparto;
h. sorveglianza sulle attività dei malati affinché le stesse si attuino secondo le norme
di convivenza prescritte dai regolamenti interni.
Gli infermieri p rofessionali sono inoltre tenuti:
a. partecipare alle riunioni periodiche di gruppo ed alle ricerche sulle tecniche e sui
tempi dell'assistenza;
b. promuovere tutte le iniziative di competenza per soddisfare le esigenze
psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i
pazienti e con le loro famiglie;
c. ad eseguire ogni altro compito inerente alle loro funzioni.
Art.2
Le attribuzioni assistenziali dirette ed indirette degli infermieri professionali sono le
seguenti:
1. assistenza completa dell'infermo;
2. somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei trattamenti speciali
curativi ordinati dal medico;
3. sorveglianza e somministrazione delle diete;
4. assistenza al medico nelle varie attività di reparto e di sala operatoria;
5. rilevamento delle condizioni generali del paziente, del polso, della temperatura,
della pressione arteriosa e della frequenza respiratoria;
6. effettuazione degli esami di laboratorio più semplici;
7. raccolta, conservazione ed invio in laboratorio del materiale per le ricerche
diagnostiche;
8. disinfezione e sterilizzazione del materiale per l'assistenza diretta al malato;
9. opera di educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari;
10. opera di orientamento e di istruzione nei confronti del personale generico, degli
allievi e del personale esecutivo;
11. interventi d'urgenza (respirazione artificiale, ossigenoterapia, massaggio cardiaco
esterno, manovre emostatiche) seguiti da immediata richiesta di intervento medico;
12. somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei seguenti trattamenti
diagnostici e curativi ordinati dal medico:
a. prelievo capillare e venoso del sangue;
b. iniezioni ipodermiche, intramuscolari e tests allergo-diagnostici;
c. ipodermoclisi;
d. vaccinazioni per via orale, per via intramuscolare e percuta nee;
e. rettoclisi;
f. frizioni, impacchi, massaggi, ginnastica medica;
g. applicazioni elettriche più semplici, esecuzione di E.C.G., E.E.G. e similari;
h. medicazioni e bendaggi;
i. clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi;
j. lavande vaginali;
k. cateterismo nella donna;
l. cateterismo nell'uomo con cateteri molli;
m. sondaggio gastrico e duodenale a scopo diagnostico;
n. lavanda gastrica;
o. bagni terapeutici e medicati
p. prelevamento di secrezioni ed escrezioni a scopo diagnostico;
q. prelevamento dei tamponi
Le prestazioni di cui ai punti d), g), l), m), n), debbono essere eseguite su prescrizione e sotto controllo medico.
E' consentita agli infermieri professionali la pratica delle iniezioni endovenose. Tale attività potrà essere svolta dagli infermieri professionali soltanto nell'ambito di organizzazioni ospedaliere o cliniche universitarie e sotto indicazione specifica del medico responsabile del reparto.

TITOLO II
Mansioni della vigilatrice d'infanzia
Art. 3.
La vigilatrice d'infanzia oltre alle mansioni previste per gli infermieri professionali,
limitatamente all'infanzia, è autorizzata a procedere alla somministrazione con sonda
gastrica degli alimenti ai neonati; ed ha la responsabilità della preparazione,
conservazione e somministrazione degli alimenti per i neonati, per i minori ad essa affidati, il tutto su prescrizione medica.

TITOLO III
Mansioni dell'infermiere professionale specializzato
Art.4.
L'infermiere professionale specializzato in anestesia o rianimazione o in terapia intensiva, oltre alle mansioni i ndicate per gli infermieri professionali, ha le seguenti attribuzioni assistenziali dirette o indirette dell'infermo, nell'ambito dell'ospedale:
• assistenza al medico specialista nelle varie attività di reparto (visite pre-operatorie,
consulenze), di sala operatoria presso centri di rianimazione;
• raccolta, conservazione ed archiviazione delle schede di anestesia e delle cartelle
di rianimazione;
• somministrazione della medicazione preamestetica prescritta dallo specialista;
• preparazione delle apparecchiature e del materiale necessario per l'anestesia
generale;
• pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle apparecchiature e del materiale
occorrente per l'anestesia;
• assistenza allo specialista nel corso dell'anestesia limitatamente alla sola
sorveglianza ed al trattamento di supporto del paziente (richieste di sangue,
sostituzioni di fleboclisi, approvvigionamento di sostanze farmacologiche varie,
controllo del polso e della pressione, compilazione della scheda di anestesia);
• sorveglianza del polso, della pressione e del respiro nell'immediato periodo postoperatorio,
nella sala di risveglio, ed esecuzione di pratiche terapeutiche inerenti
alla sua qualifica (iniezioni intramuscolari, rinnovo di fleboclisi, ossigenoterapia con
maschera e tenda e su ordine e sotto controllo dello specialista);
• controllo, in reparto, della esecuzione di tutte le prescrizioni della cartella di
anestesia;
• sorveglianza della regolarità del funzionamento degli apparecchi di respirazione
automatica, di monitoraggio, di emodialisi, dei materassi ipotermici ecc., per
richiedere al primo segno di anormale funzionamento l'immediato intervento
medico;
• alimentazione attraverso il sondino.


TITOLO IV
Mansioni dell'assistente sanitario
Art. 5.
L'assistente sanitario è un professionista che opera nel campo della medicina pubblica.
Esso collabora:
• a fare acquisire alla popolazione il valore fondamentale della salute;
• ad aiutare le persone a risolvere i loro problemi sanitari;
• alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi sanitario-sociali che lo Stato
offre ai cittadini.
Il suo lavoro si svolge all'interno ed all'esterno dei servizi. Le tecniche e gli strumenti
operativi dell'assistente sanitario sono:
o il colloquio;
o la visita domiciliare;
o le inchieste;
o 'educazione sanitaria individuale e di gruppo.
Le sue mansioni nei diversi servizi sono le seguenti:
a. accoglimento dei pazienti nei diversi servizi, raccolta dell'anamnesi familiare e
personale remota e prossima e di ogni altro dato utile per l'orientamento della
diagnosi e per l'impostazione del caso assistenziale;
b. raccolta ed invio di materiale ai relativi laboratori per esami diagnostici (secondo
quanto previsto dal mansionario infermieristico);
c. esecuzione di vaccinazioni prescritte dal medico per via orale e parenterale;
controllo della chemioprofilassi; prove allergiche prescritte dal medico;
d. esecuzione, in caso di necessità, di interventi e tecniche infermieristiche nell'ambito del servizio cui è addetto ed a domicilio;
e. controllo di individui e gruppi per accertare l'igiene personale, le infestazioni
parassitarie, le forme di irritazione cutanea, ecc.;
f. assistenza al medico per visite di ammissione, di controllo e periodiche nelle
scuole, nelle fabbriche e nelle aziende;
g. ispezione e vigilanza presso le collettività, controlli dell'igiene dell'ambiente (case,
scuole, fabbriche, ecc.) con particolare riguardo ai servizi igienici e alle cucine;
controllo di disinfestazioni e disinfezioni di case e comunità;
h. inchieste epidemiologiche e indagini sullo stato della nutrizione;
i. preparazione e organizzazione per le indagini di massa, preparazione ed
organizzazione di interventi di educazione sanitaria;
j. controllo domiciliare dei dimessi dei vari istituti ospedalieri e di pazienti in cura
presso centri di lotta contro le malattie sociali e dispensari;
k. controllo della tenuta e distribuzione dei medicinali e vaccini nei dispensari,
ambulatori e centri;
l. raccolta, elaborazione ed esposizione dei dati statistici inerenti ai diversi servizi;
m. compilazione, controllo e raccolta dei documenti sanitari;
n. contatti e pratiche con uffici, enti, istituzioni varie;
o. relazioni e corrispondenza relativi ai casi di assistenza;
p. nell'ambito del servizio a cui è addetto l'assistente sanitario deve curare i rapporti
con il pubblico, assicurare l'ordine degli ambienti, disciplinare il lavoro degli ausiliari.
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TITOLO V
Mansioni dell'infermiere generico
Art. 6.
L'infermiere generico coadiuva l'infermiere professionale in tutte le sue attività e su
prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni:
1. assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e
di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della
disinfezione dell'ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a
giudizio della direzione sanitaria;
2. raccolta degli escreti;
3. clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi;
4. bagni terapeutici e medicati, frizioni; e.medicazioni semplici e bendaggi;
5. pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario;
6. rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e del respiro;
7. somministrazione dei medicinali prescritti;
8. iniezioni ipodermiche ed intramuscolari;
9. sorveglianza di fleboclisi;
10. respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno; manovre emostatiche di
emergenza.
Gli infermieri generici che operano presso istituzioni pubbliche e private sono inoltre tenuti:
a. a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo per finalità di aggiornamento
professionale e di organizzazione del lavoro;
b. a svolgere tutte le attività necessarie per soddisfare le esigenze psicologiche del
malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le
loro famiglie.