Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

" Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421"


(Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° dicembre 1992;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23
dicembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:


TITOLO I
Ordinamento
1. Programmazione sanitaria nazionale e definizione dei livelli uniformi di
assistenza.
1. Gli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione e le linee
generali di indirizzo del Servizio sanitario nazionale nonché i livelli di
assistenza da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale ed
i relativi finanziamenti di parte corrente ed in conto capitale sono stabiliti con
il Piano sanitario nazionale, nel rispetto degli obiettivi della programmazione
socio-economica nazionale e di tutela della salute individuati a livello
internazionale ed in coerenza con l'entità del finanziamento assicurato al
Servizio sanitario nazionale. Il Piano sanitario nazionale è predisposto dal
Governo, sentite le commissioni parlamentari permanenti competenti per la
materia, che si esprimono e ntro trenta giorni dalla data di presentazione
dell'atto. Il Governo, ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, è tenuto a motivare. Il Piano è adottato, ai sensi dell'art. 1 della
legge 12 gennaio 1991, n. 13, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Ove non vi sia l'intesa
entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto, il Governo provvede
direttamente con atto motivato (1).
2. Il Piano sanitario nazionale, che ha durata triennale, è adottato dal
Governo entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente. Il
Piano sanitario nazionale può essere modificato nel corso del triennio, con la
procedura di cui al precedente comma, anche per quanto riguarda i limiti e i
criteri di erogazione delle prestazioni e le eventuali forme di partecipazione
alla spesa da parte degli assistiti in relazione alle risorse stabilite dalla legge
finanziaria.
3. Il Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996 è adottato e ntro il 31
luglio 1993.
4. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento anche ai fini del riequilibrio territoriale delle
condizioni sanitarie della popolazione;
b) i livelli uniformi di assistenza sanitaria da individuare sulla base anche di
dati epidemiologici e clinici, con la specificazione delle prestazioni da
garantire a tutti i cittadini, rapportati al volume delle risorse a disposizione;
c) i progetti-obiettivo da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale
e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti
locali, fermo restando il disposto dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n.
730, in materia di attribuzione degli oneri relativi;
d) le esigenze prioritarie in materia di ricerca biomedica e di ricerca sanitaria
applicata, orientata anche alla sanità pubblica veterinaria, alle funzioni
gestionali ed alla valutazione dei servizi e delle attività svolte;
e) gli indirizzi relativi alla formazione di base del personale;
f) le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti;
g) i finanziamenti relativi a ciascun anno di validità del piano in coerenza con
i livelli uniformi di assistenza (1).
5. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del
Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano con le modalità previste dai
rispettivi statuti, i Piani sanitari regionali, uniformandoli alle indicazioni del
Piano sanitario nazionale, e definendo i modelli organizzativi dei servizi in
funzione delle specifiche esigenze del territorio e delle risorse effettivamente
a disposizione.
6. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal
Ministro della sanità, espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati
dal Piano sanitario nazionale, illustra analiticamente e comparativamente
costi, rendimenti e risultati delle unità del Servizio e fornisce indicazioni per
l'ulteriore programmazione. La Relazione fa menzione dei risultati conseguiti
dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali (1).
7. Su richiesta delle regioni o direttamente, il Ministero della sanità promuove
forme di collaborazione nonché l'elaborazione di apposite linee guida, in
funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della
normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al
loro recepimento. Per quest'attività il Ministero si avvale dell'Agenzia per
l'organizzazione dei servizi sanitari regionali (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 2, del Decreto Legislativo 7 dicembre
1993, n. 517 (G.U. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 2, del Decreto Legislativo. 7
dicembre 1993, n. 517 (G.U. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
2. Competenze regionali.
1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi
stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in
materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi
sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e
dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei
confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al
controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie
(3).
(3) Comma così modificato dall'art. 3, del Decreto Legislativo 7 dicembre
1993, n. 517 (G.U. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
3. Organizzazione delle unità sanitarie locali. -
1. L'unità sanitaria locale è azienda dotata di personalità giuridica pubblica,
di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica, fermo restando il diritto -dovere degli organi
rappresentativi di esprimere il bisogno socio-sanitario delle comunità locali
(4).
2. L'unità sanitaria locale provvede ad assicurare i livelli di assistenza di cui
all'articolo 1 nel proprio ambito territoriale.
3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socioassistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli
stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica
contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo
l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie (4).
4. Sono organi dell'unità sanitaria locale il direttore generale ed il collegio dei
revisori. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo, dal
direttore sanitario e dal consiglio dei sanitari nonché dal coordinatore dei
servizi sociali, nel caso previsto dal comma 3 in conformità alla normativa
regionale e con oneri a carico degli enti locali di cui allo stesso comma.
5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria
competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità
sanitarie locali prevedendo tra l'altro:
a) la riduzione, sentite le province interessate, delle unità sanitarie locali,
prevedendo per ciascuna un ambito territoriale coincidente di norma con
quello della provincia. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie
delle aree montane, ed alla densità e distribuzione della popolazione, la
regione prevede ambiti territoriali di estensione diversa;
b) l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti;
c) i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle
preesistenti unità sanitarie locali e unità socio-sanitarie locali;
d) il finanziamento delle unità sanitarie locali che tenga conto della natura
aziendale delle stesse nonché del bacino d'utenza da servire e delle
prestazioni da erogare;
e) le modalità di vigilanza e controllo sulle unità sanitarie locali;
f) il divieto alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'art.
4 di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve:
1) l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un
dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di
competenza, al netto delle partite di giro;
2) la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito, di durata
non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e
previa autorizzazione regionale, fino ad un ammontare complessivo delle
relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle
entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad
esclusione della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente
attribuita alla regione;
g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali
delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonc hé i criteri per
l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni (4).
6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria
locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in
particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo
interno di cui all'art. 20, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni
comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica
gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon
andamento dell'azione amministrativa. [Il direttore generale è nominato,
previo specifico avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, dalla regione, tra gli iscritti nell'apposito elenco nazionale
istituito presso il Ministero della sanità di cui al comma 10] (5). La nomina del
direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta
giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, dalla
data di istituzione dell'unità sanitaria locale e comunq ue non oltre il 30 aprile
1994. Scaduto tale termine, qualora la regione non vi abbia provveduto, la
nomina del direttore generale è effettuata previa diffida, dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della sanità.
L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle
funzioni del direttore generale. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del
direttore amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da
contratto di diritto privato di durata quinq uennale, rinnovabile, e non può
comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale
contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono
fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e
per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome. Il direttore generale è tenuto a
motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore
sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di
vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore
generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal
direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega,
dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga
oltre sei mesi si procede alla sostituzione. Nei casi in cui ricorrano gravi
motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di
violazione di leggi o di princìpi di buon andamento e di imparzialità
dell'amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarandone la
decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale. In caso di
inerzia da parte delle regioni, previo invito ai predetti organi ad adottare le
misure adeguate, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro della sanità (6) (7).
7. Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono nominati con
provvedimento motivato del direttore generale. Al rapporto di lavoro si
applica la disciplina di cui al comma 6. Essi cessano dall'incarico entro tre
mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere
riconfermati. Per gravi motivi, il direttore amministrativo ed il direttore
sanitario possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale
con provvedimento motivato. Il direttore sanitario è un medico in possesso
della idoneità nazionale di cui all'art. 17 che non abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni
qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie,
pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige
i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere
obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche
che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia
svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o
amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o
grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi
dell'unità sanitaria locale e fornisce parere obbligatorio al direttore generale
sugli a tti relativi alle materie di competenza. Le regioni disciplinano le
funzioni del coordinatore dei servizi sociali in analogia alle disposizioni
previste per i direttori sanitario e amministrativo. Sono soppresse le figure
del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del
sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione (6).
8. Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore
amministrativo e direttore sanitario determina il collocamento in aspettativa
senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di
quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di
appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi,
comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi
assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a
richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali
interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico
dall'interessato. Qualora il direttore generale, il direttore sanitario ed il
direttore amministrativo siano dipendenti privati sono collocati in aspettativa
senza assegni con diritto al mantenimento del posto.
9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei
consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento,
salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni
prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso
di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi
alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale
non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in
parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le
sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di
accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e
non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue
funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio
elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore
generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle
assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni (6).
10. [Il Ministero della sanità cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei
soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di
direttore generale. L'elenco è predisposto, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, da una commissione nominata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
della sanità, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato con funzioni
di presidente di sezione, che la presiede, dal direttore generale della
Direzione generale del Ministero della sanità che cura la tenuta dell'elenco e
da altri cinque membri, individuati tra soggetti estranei all'amministrazione
statale e regionale in possesso di comprovate competenze ed esperienze
nel settore dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari,
rispettivamente uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal CNEL,
uno dal Ministro della sanità e due dal presidente della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta i direttori
generali sono individuati tra gli iscritti in apposito elenco, rispettivamente
provinciale e regionale, predisposto da una commissione nominata dal
presidente della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta
ed i cui membri sono nominati con le stesse modalità previste per la
commissione nazionale. Gli elenchi sono predisposti nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di bilinguismo e, per la provincia autonoma di
Bolzano, di riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego. I predetti
elenchi provinciale e regionale sono costituiti con l'osservanza dei princìpi e
dei criteri fissati per gli elenchi nazionali ed hanno validità limitata ai territori
provinciale e regionale. La commissione provvede alla costituzione ed
all'aggiornamento dell'elenco secondo princìpi direttivi resi pubblici ed
improntati a criteri di verifica dei requisiti. All'elenco possono accedere, a
domanda, i candidati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno
di età, che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici e
documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti
qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti,
strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza
acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti
a quello dell'iscrizione. Il predetto elenco deve essere altresì integrato ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (6)] (8).
11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o
direttori sanitari delle unità sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena
detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena
detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella
qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma
dell'articolo 166 del codice penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è
previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo
ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista
dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'articolo 14 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà
vigilata.
12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con
funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore
sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori
sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente ospedaliera
medica se nell'unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero -
nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale
tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del
medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al
direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo
organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari
si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da
intendersi favorevole ove no n formulato entro il termine fissato dalla legge
regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a
disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del
consiglio (6).
13. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da tre
membri, di cui uno designato dalla regione, uno designato dal Ministro del
tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato ed uno
designato dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci o dai presidenti dei
consigli circoscrizionali. Il predetto collegio è integrato da altri due membri,
dei quali uno designato dalla regione ed uno designato dal Ministro del
tesoro scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, per le
unità sanitarie locali il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa
di parte corrente superiore a duecento miliardi. I revisori, ad eccezione della
rappresentanza del Ministero del tesoro, sono scelti tra i revisori contabili
iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 88. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con
specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del
collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di
decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più
componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove
designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di
due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio.
Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro
trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un
funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio
straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio
ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei
revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore
generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una
maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri
componenti. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica
la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto
generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di
previsione e le relative variazioni ed assestamento. Il collegio accerta
almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al
direttore generale sull'andamento dell'unità sanitaria locale. I revisori
possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di
ispezione e di controllo (6).
14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del
comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della
popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione
regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica
dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di
esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento
generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici
trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla
regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il
territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei
sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite
una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti
nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni
dettate con normativa regionale (6).
(4) Comma così modificato dall'art. 4, del Decreto Legislativo 7 dicembre
1993, n. 517 (G.U. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
(5) La frase fra parentesi è stata abrogata dall'art. 1 del Decreto Legge 27
agosto 1994, n. 512.
(6) Comma così modificato dall'art. 4 del Decreto Legislativo 7 dicembre
1993, n. 517 (G. U. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.)
(7) Si ricorda che la sentenza della Corte costituzionale11 giugno-28 luglio
1993, n. 355 (G.U. 4 agosto 1993, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, sesto comma (prima e decima frase) e
4, ottavo comma (terza frase), nella parte in cui impongono che le
competenze qui previste vengano esercitate dal Presidente della Giunta
regionale, su conforme delibera della Giunta medesima, e dalla Giunta
regionale, anziché dalla Regione. La stessa sentenza ha dichiarato anche
l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, sesto e dodicesimo comma, nella parte
in cui impone che i poteri sostitutivi siano esercitati dal Ministro della sanità,
anziché dal Consiglio dei Ministri, previa diffida.
(8) Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 27 agosto 1994, n. 512.
4. Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri.
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, trasmettono al Ministro della sanità le proprie indicazioni ai
fini della conseguente individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di
alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera avuto riguardo a
quanto previsto al comma 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto il Ministro della sanità, attenendosi alle indicazioni
pervenute dalle regioni previa verifica dei requisiti e, in mancanza, sulla base
di proprie valutazioni, formula le proprie proposte al Consiglio dei Ministri, il
quale individua gli ospedali da costituire in azienda ospedaliera. Entro
sessanta giorni dalla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri, le
regioni costituiscono in azienda con personalità giuridica pubblica e con
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale
e tecnica i predetti ospedali. Con le stesse procedure si provvede alla
costituzione in aziende di ulteriori ospedali in possesso dei requisiti richiesti,
dopo la prima attuazione del presente decreto. Gli ospedali costituiti in
azienda ospedaliera hanno gli stessi organi previsti per l'unità sanitaria
locale, nonché il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il consiglio
dei sanitari con le stesse attribuzioni indicate nell'art. 3. Nel consiglio dei
sanitari è garantita la presenza dei responsabili di dipartimento. La gestione
delle aziende ospedaliere è informata al principio dell'autonomia economicofinanziaria
e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle
prestazioni effettuate (9).
2. Possono essere individuati come ospedali di rilievo nazionale e di alta
specializzazione quelli che dispongono di tutte le seguenti caratteristiche:
a) presenza di almeno tre strutture di alta specialità secondo le specificazioni
fornite nel decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio 1992, emanato ai
sensi dell'articolo 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. Il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di
sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, provvede, sulla base dell'evoluzione scientifica e
tecnologica, ad aggiornare periodicamente l'elenco delle attività di alta
specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività medesime;
b) organizzazione funzionalmente accorpata ed unitaria di tipo dipartimentale
di tutti i servizi che compongono una struttura di alta specialità.
3. Sono ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione i policlinici
universitari, che devono essere inseriti nel sistema di emergenza sanitaria di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (9) (10).
4. Le regioni possono altresì costituire in azienda i presidi ospedalieri in cui
insiste la prevalenza del percorso formati vo del triennio clinico delle facoltà di
medicina e chirurgia, i presidi ospedalieri che operano in strutture di
pertinenza dell'università nonché gli ospedali destinati a centro di riferimento
della rete dei servizi di emergenza, dotati del dipartimento di emergenza
come individuato ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del
31 marzo 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e che siano, di
norma, dotati anche di elisoccorso (9).
5. I policlinici universitari sono aziende dell'università dotate di autonomia
organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Lo statuto dell'università
determina, su proposta della facoltà di medicina, le modalità organizzative e
quelle gestionali, nel rispetto dei fini istituzionali, in analogia ai principi del
presente decreto fissati per l'azienda ospedaliera. La gestione dei policlinici
universitari è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e
dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni
effettuate.
6. I presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del corso formativo del
triennio clinico della facoltà di medicina, costituiti in aziende ospedaliere, si
dotano del modello gestionale secondo quanto previsto dal presente decreto
per le aziende ospedaliere; il direttore generale è nominato d'intesa con il
rettore dell'università. La gestione dell'azienda deve essere informata anche
all'esigenza di garantire le funzioni istituzionali delle strutture universitarie
che vi operano. L'università e l'azienda stabiliscono i casi per i quali è
necessaria l'acquisizione del parere della facoltà di medicina per le decisioni
che si riflettono sulle strutture universitarie. Nella composizione del consiglio
dei sanitari deve essere assicurata la presenza delle componenti
universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle stesse.
7. Le regioni disciplinano entro il 31 gennaio 1995 le modalità di
finanziamento delle aziende ospedaliere sulla base dei seguenti princìpi:
a) prevedere l'attribuzione da parte delle regioni per l'anno 1995 di una quota
del fondo sanitario destinata alla copertura parziale delle spese necessarie
per la gestione determinata nella misura dell'80 per cento dei costi
complessivi dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale disavanzo di
gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti;
b) le prestazioni, sia di degenza che ambulatoriali, da rendere a fronte del
finanziamento erogato secondo le modalità di cui alla lettera a) devono
formare oggetto di apposito piano annuale preventivo che, tenuto conto della
tariffazione, ne stabilisca quantità presunte e tipologia in relazione alle
necessità che più convenientemente possono essere soddisfatte nella sede
pubblica. Tale preventivo forma oggetto di contrattazione fra regione e unità
sanitarie locali, da una parte, e azienda ospedaliera e presìdi ospedalieri con
autonomia economico-finanziaria, dall'altra.
La verifica a consuntivo, da parte, rispettivamente, delle regioni e delle unità
sanitarie locali dell'osservanza dello stesso preventivo, tenuto conto di
eventuali motivati scostamenti, forma criterio di valutazione per la misura del
finanziamento delle singole aziende ospedaliere o dei presìdi stessi da
erogare nell'anno successivo;
c) prevedere le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da
parte dei cittadini, gli introiti connessi all'esercizio dell'attività liberoprofessionale
dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi integrativi
a pagamento;
d) prevedere i lasciti, le donazioni e le rendite derivanti dall'utilizzo del
patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre risorse acquisite per contratti e
convenzioni (9).
7-bis. La remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate rappresenta la
base di calcolo ai fini del conguaglio in positivo o in negativo dell'acconto
nella misura dell'80 per cento di cui al comma7. Sulla base delle suddette
tariffe sono altresì effettuate le compensazioni della mobilità sanitaria
interregionale (9).
7-ter. Il sistema di finanziamento di cui al comma 7, valido per l'anno 1995,
dovrà essere progressivamente superato nell'arco di un triennio, al termine
del quale si dovrà accedere esclusivamente al sistema della remunerazione
a prestazione degli erogatori pubblici e privati (9).
8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma 5, devono chiudere
il proprio bilancio in pareggio. L'eventuale avanzo di amministrazione è
utilizzato per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e
per eventuali forme di incentivazione al personale da definire in sede di
contrattazione. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione o la perdita
delle caratteristiche strutturali e di attività prescritte, fatta salva l'autonomia
dell'università, comportano rispettivamente il commissariamento da parte
della regione e la revoca dell'autonomia aziendale (9).
9. Gli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera conservano la
natura di presidi dell'unità sanitaria locale. Nelle unità sanitarie locali nelle
quali sono presenti più ospedali, questi possono essere accorpati ai fini
funzionali. Nei presidi ospedalieri dell'unità sanitaria locale è previsto un
dirigente medico in possesso dell'idoneità di cui all'art. 17, come
responsabile delle funzioni igienico-organizzative, ed un dirigente
amministrativo per l'esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo.
Il dirigente medico ed il dirigente amministrativo concorrono, secondo le
rispettive competenze, al conseguimento degli obiettivi fissati dal direttore
generale. A tutti i presidi di cui al presente comma è attribuita autonomia
economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio
dell'unità sanitaria locale, con l'introduzione delle disposizioni previste per le
aziende ospedaliere, in quanto applicabili (9).
10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, lettera g) in materia
di personale in esubero, le regioni provvedono alla riorganizzazione di tutti i
presidi ospedalieri sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, correlando gli standard ivi previsti con
gli indici di degenza media, l'intervallo di turn-over e la rotazione degli
assistiti, ed organizzando gli stessi presidi in dipartimenti. All'interno dei
presidi ospedalieri e delle aziende di cui al presente articolo sono riservati
spazi adeguati, da reperire entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, per l'esercizio della
libera professione intramuraria ed una quota non inferiore al 5% e non
superiore al 10% dei posti-letto per la istituzione di camere a pagamento. I
direttori generali delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
e, fino al loro i nsediamento, gli amministratori straordinari pro-tempore,
nonché le autorità responsabili delle aziende di cui al comma 5, sono
direttamente responsabili dell'attuazione di dette disposizioni. In caso di
inosservanza la regione adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi. In
caso di documentata impossibilità di assicurare gli spazi necessari alla libera
professione all'interno delle proprie strutture, gli spazi stessi sono reperiti,
previa autorizzazione della regione, anche mediante appositi contratti tra le
unità sanitarie locali e case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o
private. Per l'attività libero-professionale presso le suddette strutture sanitarie
i medici sono tenuti ad utilizzare i modulari delle strutture sanitarie pubbliche
da cui dipendono. I contratti sono limitati al tempo strettamente necessario
per l'approntamento degli spazi per la libera professione all'interno delle
strutture pubbliche e comunque non possono avere durata superiore ad un
anno e non possono essere rinnovati. Il ricovero in camere a pagamento
comporta l'esborso da parte del ricoverato di una retta giornaliera stabilita in
relazione al livello di qualità alberghiera delle stesse, nonché, se trattasi di
ricovero richiesto in regime libero-professionale, di una somma forfettaria
comprensiva di tutti gli interventi medici e chirurgici, delle prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio strettamente connesse ai singoli
interventi, differenziata in relazione al tipo di interventi stessi. In ciascuna
regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina di
riorganizzazione ospedaliera di cui al presente articolo, e comunque entro un
triennio dall'entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968,
n. 132, e al D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, nonché le disposizioni del D.P.R.
27 marzo 1969, n. 129.
11. I posti letto da riservare, ai sensi del comma 10 per la istituzione di
camere a pagamento nonché quelli ascritti agli spazi riservati all'esercizio
della libera professione intramuraria, non concorrono ai fini dello standard
dei posti letto per mille abitanti previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge
30 dicembre 1991, n. 412.
11-bis. Al fine di consentire in condizione di compatibilità e di coerenza con
le esigenze e le finalità assistenziali delle unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere, l'esercizio delle attività libero professionali in regime
ambulatoriale all'interno delle strutture e dei servizi, le disposizioni di cui
all'art. 35, comma 2, lettera d), del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, si
applicano anche al restante personale della dirigenza del ruolo sanitario di
cui all'art. 15 del presente decreto. Per le prestazioni di consulenza e per la
ripartizione dei proventi derivanti dalle predette attività si applicano le vigenti
disposizioni contrattuali (9).
12. Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l'ospedale
Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano
l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della
L. 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l'apporto dell'attività dei
suddetti presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale è regolamentato
con le modalità previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, i requisiti tecnicoorganizzativi
ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione
dei predetti presidi sono adeguati, per la parte compatibile, ai princìpi del
presente decreto e a quelli di cui all'art. 4, comma 7, della L. 30 dicembre
1991, n. 412, e sono approvati con decreto del Ministro della sanità.
13. I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede, le
strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Servizio sanitario
nazionale, relativamente all'attività assistenziale, sono disciplinati da appositi
accordi da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il Sovrano Militare
Ordine di Malta ed il Governo italiano.
(9) Comma così modificato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 7 dicembre
1993, n. 517 (G.U. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
(10) Con riferimento al precedente testo, la Corte costituzionale, con
sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 355 (G.U. 4 agosto 1993, n. 32 - Serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma,
nella parte relativa alla definizione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta
specializzazione
5. Patrimonio e contabilità.
1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, tutti i beni mobili, immobili,
ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, fanno parte del patrimonio dei comuni o delle
province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, sono trasferiti
al patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; sono
parimenti trasferiti al patrimonio delle unità sanitarie locali i beni di cui all'art.
65, primo comma - come sostituito dall'art. 21 del D.L. 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 - della
L. 23 dicembre 1978, n. 833 (11).
2. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati con provvedimento
regionale. Tale provvedimento costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei
beni, che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere
relativo a imposte e tasse (11).
3. Gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione
a finalità rientranti nell'ambito del servizio sanitario nazionale, sono esenti dal
pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517, le regioni provvedono ad emanare norme per la gestione
economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile, così come
integrato e modificato con D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e prevedendo:
a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale;
b) l'adozione del bilancio pluriennale di previsione nonché del bilancio
preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;
c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di copertura degli
eventuali disavanzi di esercizio;
d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo, che consenta
analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
e) l'obbligo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere
pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti
e dei risultati per centri di costo (11).
5. Per conferire uniforme struttura alle voci dei bilanci pluriennali ed annuali e
dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e
per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari rilevazioni comparative dei
costi, dei rendimenti e dei risultati, è predisposto apposito schema, con
decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della
sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome (11).
6. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli
adempimenti di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché all'attuazione delle disposizioni
emanate ai sensi dell'art. 2, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in
ordine all'evidenziazione delle spese di personale ai fini delle esigenze di
consolidamento dei conti pubblici e della relativa informatizzazione. La
disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 1995 e
viene mantenuta in via provvisoria la vigente contabilità finanziaria (11).
(11) Comma così modificato dall'art. 6, Decreto Legislativos. 7 dicembre
1993, n. 517 (G.U. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
6. Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università.
1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, stipulano specifici
protocolli d'intesa con le università per regolamentare l'apporto alle attività
assistenziali del servizio sanitario delle facoltà di medicina, nel rispetto delle
loro finalità istituzionali didattiche e scientifiche. Le università contribuiscono,
per quanto di competenza, all'elaborazione dei piani sanitari regionali. La
programmazione sanitaria, ai fini dell'individuazione della dislocazione delle
strutture sanitarie, deve tener conto della presenza programmata delle
strutture universitarie. Le università e le regioni possono, d'intesa, costituire
policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento da singoli
stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie od ospedaliere,
accorpandole in stabilimenti omogenei tenendo conto delle esigenze della
programmazione regionale. I rapporti in attuazione delle predette intese sono
regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le università, le aziende
ospedaliere e le unità sanitarie locali interessate (12).
2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale,
connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli
dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano
specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca
collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con
appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie
locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituiti
zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole
di specializza zione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso
dei requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n.
257/1991, la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento
didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si
svolge la formazione stessa, in conformità ai protocolli d'intesa di cui al
comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da
formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle
disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto.
Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole è
rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell'università
competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate
dalla programmazione regionale, analoghe modalità per l'istituzione dei corsi
di specializzazione possono essere p reviste per i presidi ospedalieri delle
unità sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità
previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (12).
3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la
formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del
Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di
idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il
Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le
figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento
didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le
regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento
dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità
dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è
affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture
presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti
previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con
appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie
locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del
responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame
finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita
all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la
presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di
studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente
articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai
sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi
entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il
completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto
termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal
precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle
scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto
periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il
primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero
essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore di secondo grado (12).
4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente
articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati
dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri della sanità
e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (12).
5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato
medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992,
dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni
assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili
del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del
diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. E' fatto divieto
alle università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia
ed in odontoiatria (12).
(12) Comma così modificato dall'art. 7 del Decreto Legislativo 7 dicembre
1993, n. 517 (G.U. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
7. Dipartimenti di prevenzione.
1. Le regioni istituiscono presso ciascuna unità sanitaria locale un
dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le funzioni attualmente svolte
dai servizi delle unità sanitarie locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il dipartimento è articolato almeno nei
seguenti servizi:
a) igiene e sanità pubblica;
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
c) igiene degli a limenti e della nutrizione;
d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità
animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e
dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione
tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici sperimentali. La
programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i
dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento
delle attività di sanità pubblica veterinaria.
2. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la
uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi
internazionali sono assicurate dal Ministero della sanità che si avvale, per gli
aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti zooprofilattici
sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e
dell'ENEA.
3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini
della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli
ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche
attraverso strumenti telematici (1).
(13) Così modificato dall'art. 8 del Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n.
517 (G.U. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).


TITOLO II
Prestazioni
8. Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali.
1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale
ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata
triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4,
comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale.
Detti accordi devono tener conto dei seguenti princìpi:
a) prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall'assistito,
nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validità annuale
ed è tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell'assistito nel
corso dell'anno nonché la ricusazione della scelta da parte del medico
quando ricorrano eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità;
c) prevedere le modalità per concordare livelli di spesa programmati e
disciplinarne gli effetti al fine di responsabilizzare il medico al rispetto dei
livelli di spesa indotta per assistito, tenendo conto delle spese direttamente
indotte dal medico e di quelle indotte da altri professionisti e da altre strutture
specialistiche e di ricovero;
d) prevedere che l'accertato e non dovuto pagamento anche parziale da
parte dell'assistito delle prestazioni previste in convenzione comporta il venir
meno del rapporto con il Servizio sanitario nazionale;
e) concordare, unitamente anche alle organizzazioni sindacali delle categorie
di guardia medica e dei medici di medicina dei servizi, i compiti e le
prestazioni da assicurare in base ad un compenso capitario per assistito
definendo gli ambiti rimessi ad accordi di livello regionale, i quali dovranno
prevedere le specificità di settori aventi caratteristiche particolari e garantire
la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni
della settimana, anche attraverso forme graduali di associazionismo medico,
e prevedere, altresì, le prestazioni da assicurare con pagamento in funzione
delle prestazioni stesse;
f) definire la struttura del compenso spettante al medico prevedendo una
quota fissa per ciascun soggetto affidato, corrisposta su base annuale come
corrispettivo delle funzioni previste in convenzione. Ad essa è aggiunta una
quota variabile in considerazione del rispetto dei livelli di spesa programmati
di cui alla lettera c) ed, eventualmente, delle prestazioni e attività previste
negli accordi di livello regionale;
g) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del
Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli
accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito
prioritariamente ai medici forniti dell'attestato di cui all'art. 2 del D.Lgs. 8
agosto 1991, n. 256, o titolo equipollente ai sensi del predetto decreto.
L'anzidetto attestato non è richiesto per i medici che, alla data del 31
dicembre 1992, risultavano titolari di incarico per il servizio della guardia
medica, per i medici titolari di incarico ai sensi del D.P.R. 14 febbraio 1992,
n. 218, e per i medici che alla data dell'entrata in vigore del D.Lgs. 8 agosto
1991, n. 256, risultavano iscritti nella graduatoria regionale di medicina
generale;
h) prevedere la cessazione degli istituti normativi previsti dalla vigente
convenzione, riconducibili direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro
dipendente (14).
1-bis. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto
previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito del numero
delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attività di
guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni
stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro il
triennio indicato al comma 7, le regioni possono inoltre individuare aree di
attività della guardia medica e della medicina dei servizi che, ai fini del
miglioramento del servizio, richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego.
A questi fini i medici addetti a tali attività che al 31 dicembre 1992 risultavano
titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, sono
inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello
dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400,
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità
di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica sono
determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi
di idoneità (14).
2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da
convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali
stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in
campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti princìpi:
a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica per
conto delle unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su
presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati
galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari
erogabili dal Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti dai livelli di
assistenza;
b) per il servizio di cui alla lettera a) l'unità sanitaria locale corrisponde alla
farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di
partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai fini della liquidazione la
farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata del bollino o di
altra documentazione comprovante l'avvenuta consegna all'assistito. Per il
pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla
successiva lettera c) non possono essere riconosciuti interessi superiore a
quelli legali;
c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalità di
presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonché
l'individuazione di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni
finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le relative condizioni
economiche anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera b), e
le modalità di collaborazione delle farmacie in programmi particolari
nell'ambito delle attività di emergenza, di farmacovigilanza, di informazione e
di educazione sanitaria (14).
3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a valutare sotto il profilo
deontologico i comportamenti degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali
che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I ricorsi avverso le
sanzioni comminate dagli Ordini o dai Collegi sono decisi dalla Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e
vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio
delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la
periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di
indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto
dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura
e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale;
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali
funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta
quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre
1992, concernente la "Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria"
ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma
4, lettera b);
c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso
scientifico e tecnologico;
d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia;
e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione
antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica,
continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro,
protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere
architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di
distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine di assicurare
condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio;
f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in
relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili;
g) prevedere l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate;
h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi già
autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un
adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a
disposizione (14) (15).
5. L'unità sanitaria locale assicura ai cittadini la erogazione delle prestazioni
specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di
laboratorio ed ospedaliere contemplate dai livelli di assistenza secondo gli
indirizzi della programmazione e le disposizioni regionali. Allo scopo si
avvale dei propri presidi, nonché delle aziende e degli istituti ed enti di cui
all'art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari,
o private, e dei professionisti. Con tali soggetti l'unità sanitaria locale
intrattiene appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo
predeterminato a fronte della prestazione resa, con l'eccezione dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la facoltà di
libera scelta delle suddette strutture o dei professionisti eroganti da parte
dell'assistito, l'erogazione delle prestazioni di cui al presente comma è
subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul
modulario del Servizio sanitario nazionale dal medico di fiducia
dell'interessato. Nell'attuazione delle previsioni di cui al presente comma
sono tenute presenti le specificità degli organismi di volontariato e di privato
sociale non a scopo di lucro (14).
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro della sanità, sentita la Federazione
nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi
competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome sono stabiliti i criteri generali per la
fissazione delle tariffe delle prestazioni di cui al comma 5 erogate in forma
diretta nonché di quelle erogate in forma indiretta, ai sensi dell'art. 25, ultimo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Ove l'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province
autonome non intervenga entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il
Ministro della sanità provvede direttamente con atto motivato (14).
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, da attuare secondo programmi coerenti con i principi
di cui al comma 5, entro il 30 giugno 1994 le regioni e le unità sanitarie locali
per quanto di propria competenza adottano i provvedimenti necessari per la
instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal presente decreto fondati sul
criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a
prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità
delle attività svolte e delle prestazioni erogate. I rapporti vigenti secondo la
disciplina di cui agli accordi convenzionali in atto, ivi compresi quelli operanti
in regime di proroga, cessano comunque entro un triennio dalla data di
entrata in vigore del presente decreto (14).
8. Le unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi
5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dei decreti del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n.
261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il
suddetto personale valgono le convenzioni stipula te ai sensi dell'art. 48 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 4, comma 9, della legge 30
dicembre 1991, n. 412. Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni
possono inoltre individuare aree di attività specialistica che, ai fini del
miglioramento del servizio richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A
questi fini i medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre
1992 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale da almeno cinque
anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla
medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il
Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, sono
inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello
dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione
pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo
svolgimento dei giudizi di idoneità (14).
9. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, relativa al divieto di esercizio di attività libero-professionale comunque
prestate in strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale,
si estendono alle attività prestate nelle istituzioni e strutture private con le
quali l'unità sanitaria locale intrattiene i rapporti di cui al precedente comma 5
(14).
(14) Comma così modificato dall'art. 9 del Decreto Legislativo 7 dicembre
1993, n. 517 (G.U. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
(15) Si ricorda che la sentenza della Corte Costituzionale 11 giugno-28 luglio
1993, n. 355 (G.U. 4 agosto 1993, n. 32 - Serie speciale) dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, quarto comma.
9. Forme integrative di assistenza sanitaria. - 1. Possono essere istituiti fondi
integrativi sanitari finalizzati a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle
assicurate dal Servizio sanitario nazionale. Le fonti istitutive dei fondi
integrativi sanitari sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi
di lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di
lavoro;
b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro
sindacati o associazioni di rilievo almeno provinciale;
c) regolamenti di enti o aziende o enti locali o associazioni senza scopo di
lucro o società di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute.
Il fondo integrativo sanitario è autogestito ovvero può essere affidato in
gestione mediante convenzione con società di mutuo soccorso o con
impresa assicurativa autorizzata.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, con regolamento emanato dal Presidente della
Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sono dettate disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi
sanitari. Il regolamento disciplina:
1) le modalità di costituzione, in linea con i principi fissati dall'art. 4, commi 1,
2 e 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
2) la composizione degli organi di amministrazione e di controllo;
3) le forme di contribuzione;
4) le modalità della vigilanza facente capo al Ministero della sanità;
5) le modalità di scioglimento.
Le società di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute che gestiscono
unicamente fondi integrativi sanitari sono equiparate ai fondi sanitari di cui al
presente articolo (16).
(16) Così modificato dall'art. 10 del Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n.
517 (G.U. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
9-bis. Sperimentazioni gestionali.
1. Le sperimentazioni gestionali previste dall'art. 4, comma 6, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, sono attuate attraverso convenzioni con organismi
pubblici e privati per lo svolgimento in forma integrata sia di opere che di
servizi, motivando le ragioni di convenienza, di miglioramento della qualità
dell'assistenza e gli elementi di garanzia che supportano le convenzioni
medesime. A tal fine la regione può dare vita a società miste a capitale
pubblico e privato.
In sede di prima attuazione, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome individua nove aziende unità
sanitarie locali e/o ospedaliere, equamente ripartite nelle circoscrizioni
territoriali del Nord, Centro e Sud Italia, in cui effettuare le predette
sperimentazioni.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico
che su quello della qualità dei servizi. Al termine del primo triennio di
sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni
adottano i provvedimenti conseguenti (17).
(17) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 11 del Decreto Legislativo 7
dicembre 1993, n. 517 (G. U. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
10. Controllo di qualità.
1. Allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della
generalità dei cittadini, è adottato in via ordinaria il metodo della verifica e
revisione della qualità e della quantità delle prestazioni, nonché del lo ro
costo, al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i
flussi informativi dei soggetti erogatori e gli istituti normativi regolanti il
rapporto di lavoro del personale dipendente, nonché i rapporti tra soggetti
erogatori, pubblici e privati, ed il Servizio sanitario nazionale (18).
2. Le regioni, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 8, comma 4, e
avvalendosi dei propri servizi ispettivi, verificano il rispetto delle disposizioni
in materia di requisiti minimi e classificazione delle strutture erogatrici, con
particolare riguardo alla introduzione ed utilizzazione di sistemi di
sorveglianza e di strumenti e metodologie per la verifica di qualità dei servizi
e delle prestazioni. Il Ministro della sanità interviene nell'esercizio del potere
di alta vigilanza (18).
3. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e
sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e
degli altri Ordini e Collegi competenti, sono stabiliti i contenuti e le modalità
di utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualità. Il Ministro della sanità, in
sede di presentazione della Relazione sullo stato sanitario del Paese,
riferisce in merito alle verifiche dei risultati conseguiti, avvalendosi del
predetto sistema di indicatori.
4. Il Ministro della sanità accerta lo stato di attuazione presso le regioni del
sistema di controllo delle prescrizioni mediche e delle commissioni
professionali di verifica. La rilevazione dei dati contenuti nelle prescrizioni
mediche è attuata dalle regioni e dalle province autonome con gli strumenti
ritenuti più idonei. Il Ministro della sanità acquisisce il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in ordine alla eventuale attivazione dei
poteri sostitutivi. Ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni, il
Ministro provvede direttamente (19).
(18) Comma così modificato dall'art. 12 del Decreto Legislativo 7 dicembre
1993, n. 517 (G.U. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
(19) Comma così modificato dall'art. 4, Decreto Legge 30 maggio 1994, n.
325


TITOLO III
Finanziamento
11. Versamento contributi assistenziali.
1. I datori di lavoro tenuti, in base alla normativa vigente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, a versare all'I.N.P.S. i contributi per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale, provvedono, alle scadenze già
previste, al versamento con separata documentazione degli stessi
distintamente dagli altri contributi ed al netto dei soli importi spettanti a titolo
di fiscalizzazione del contributo per le predette prestazioni.
2. In sede di prima applicazione, nei primi cinque mesi del 1993, i soggetti di
cui al comma precedente continuano a versare i contributi per le prestazioni
del Servizio sanitario nazionale con le modalità vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto (20).
3. I datori di lavoro agricoli versano allo SCAU, con separata
documentazione, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale, distintamente dagli altri contributi alle scadenze previste dalla
normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo
SCAU riversa all'I.N.P.S. i predetti contributi entro quindici giorni dalla
riscossione. Per i lavoratori marittimi, fermo restando il disposto dell'ultimo
comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i rispettivi datori di
lavoro versano, con separata documentazione, alle scadenze previste per i
soggetti di cui al comma 1, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale, distintamente dagli altri contributi, alle Casse marittime che
provvedono a riversarli all'I.N.P.S. entro quindici giorni dalla riscossione.
4. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, provvedono
a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale entro
il bimestre successivo a quello della loro riscossione (20).
5. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti sui
redditi diversi da lavoro dipendente sono versati con le modalità previste dal
decreto di attuazione dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
6. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale sui redditi da pensione e da rendita vitalizia corrisposti da
amministrazioni, enti, istituti, casse, gestioni o fondi di previdenza, per effetto
di legge, regolamento e contratto o accordo collettivo di lavoro, sono versati,
a cura dei predetti soggetti, entro la fine del bimestre successivo a quello di
erogazione delle rate di pensione.
7. Nella documentazione relativa al versamento dei contributi di cui ai commi
1 e 3, i datori di lavoro sono tenuti anche ad indicare, distinti per regione in
base al domicilio fiscale posseduto dal lavoratore dipendente, al 1° gennaio
di ciascun anno, il numero dei soggetti, le basi imponibili contributive e
l'ammontare dei contributi. In sede di prima applicazione le predette
indicazioni relative ai primi cinque mesi del 1993 possono essere fornite con
la documentazione relativa al versamento dei contributi effettuato nel mese
di giugno 1993 (20).
8. Per il 1993 i soggetti di cui al comma 6 provvedono agli adempimenti di
cui al precedente comma con riferimento al luogo di pagamento della
pensione.
9. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e le altre
somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio
fiscale posseduto al 1° gennaio di ciascun anno dall'iscritto al Servizio
sanitario nazionale.
10. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti di
cui al comma 6, provvedono a versare i contributi per le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale su appositi conti infruttiferi aperti presso la
tesoreria centrale dello Stato, intestati alle regioni. I contributi di cui al
comma 5 sono fatti affluire sui predetti conti. I contributi di cui ai commi 1 e 3
sono accreditati dall'I.N.P.S. ai predetti conti. In sede di prima applicazione il
versamento o l'accreditamento dei predetti contributi sui conti correnti
infruttiferi delle regioni è effettuato con riferimento agli interi primi cinque
mesi del 1993. In relazione al disposto di cui al comma 2, l'I.N.P.S. provvede,
entro il 30 agosto 1993, alla ripartizione fra le regioni dei contributi riscossi
nei primi cinque mesi del 1993. Ai predetti conti affluiscono altresì le quote
del Fondo sanitario nazionale. Con decreto del Ministro del tesoro sono
stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
(20).
11. I soggetti di cui al precedente comma inviano trimestralmente alle regioni
interessate il rendiconto dei contributi sanitari riscossi o trattenuti e versati
sui c/c di tesoreria alle stesse intestati; in sede di prima applicazione è
inviato alle regioni il rendiconto del primo semestre 1993; entro trenta giorni
dalla data di approvazione dei propri bilanci consuntivi, ovvero per le
amministrazioni centrali dello Stato entro trenta giorni dalla data di
presentazione al Parlamento del rendiconto generale, i soggetti di cui al
precedente comma inviano alle regioni il rendiconto annuale delle riscossioni
o trattenute e dei versamenti corredato dalle informazioni relative al numero
dei soggetti e alle correlate basi imponibili contributive (20).
12. Al fine del versamento dei contributi per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale non si applicano il comma 2 dell'articolo 63 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'articolo 17 del regio decreto 24
settembre 1940, n. 1949, e l'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940,
n. 1954.
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 1993.
14. Per l'anno 1993 il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con
propri decreti alla contestuale riduzione delle somme iscritte sul capitolo
3342 dello stato di previsione dell'entrata e sul capitolo 5941 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per importi pari ai contributi
accreditati alle regioni dai soggetti di cui al precedente comma 9.
15. Il CIPE su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di
acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto
conto dell'importo complessivo presunto dei contributi per le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale attribuiti a ciascuna delle regioni. Il CIPE con le
predette modalità provvede entro il mese di febbraio dell'anno successivo
all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo
sanitario nazionale, parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il
Ministro del tesoro è autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a
valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, erogate per
il medesimo anno (20).
16. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto -legge 25
novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio
1990, n. 8, le anticipazioni mensili che possono essere corrisposte alle unità
sanitarie locali per i primi nove mesi dell'anno 1993 sono riferite ad un terzo
della quota relativa all'ultimo trimestre dell'anno 1992 (20).
17. A decorrere dall'anno 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato a
concedere alle regioni anticipazioni mensili da accreditare ai conti correnti
relativi ai contributi sanitari in essere presso la Tesoreria centrale dello Stato,
nei limiti di un dodicesimo dell'importo complessivo presunto dei contributi
sanitari alle stesse attribuiti nonché delle quote del Fondo sanitario nazionale
di parte corrente deliberate dal CIPE, in favore delle medesime regioni, in
ciascun anno; nelle more della deliberazione del CIPE le predette
anticipazioni mensili sono commisurate al 90 per cento dell'importo
complessivo presunto dei contributi sanitari e delle quote del Fondo sanitario
nazionale relativi all'anno precedente (20).
18. E' abrogato l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n.
382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 (20).
19. Alla copertura finanziaria dell'eventuale differenza tra il complesso dei
contributi sanitari previsto in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale ed
i contributi effettivamente riscossi dalle regioni si provvede mediante
specifica integrazione del Fondo sanitario nazionale quantificata dalla legge
finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468 (20).
20. La partecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini italiani, compresi i
familiari, i quali risiedono in Italia e sono, in esecuzione di trattati bilaterali o
multilaterali stipulati dall'Italia, esentati da imposte dirette o contributi sociali
di malattia sui salari, emolumenti ed indennità percetti per il servizio prestato
in Italia presso missioni diplomatiche o uffici consolari, sedi o rappresentanze
di organismi o di uffici inte rnazionali, o Stati esteri, è regolata mediante
convenzioni tra il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, e gli organi
competenti delle predette missioni, sedi o rappresentanze e Stati (20).
(20) Comma così modificato dall'art. 13 del Decreto Legislativo 7 dicembre
1993, n. 517 (G.U. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
12. Fondo sanitario nazionale.
1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è
alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il
suo importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo
conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo presunto
dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni.
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al
comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero
del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è
trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della
sanità ed utilizzata per il finanziamento di:
a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:
1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le
tematiche di sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere
scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e
sanità pubblica veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale
riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o
nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i
cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;
c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le
regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che
si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della
sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è
rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni (21).
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del
comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il
15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge
finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della
sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare
alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti
parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti
elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di
riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità
sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province
autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli
impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali (21).
4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di
finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente
svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza
sanitaria, con particolare riguardo alla capacità di soddisfare la domanda
mediante strutture pubbliche (21).
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresì, nel corso del
primo triennio di applicazione del presente decreto, quote di finanziamento
destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni eccedenti quelli da
garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli standard di riferimento
(21).
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate alle
regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel Fondo comune
di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come parte indistinta,
ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di
indebitamento. Tali quote sono utilizzate esclusivamente per finanziare
attività sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le provincie autonome le
rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio (21).
(21) Comma così modificato dall'art. 14 del Decreto Legislativo 7 dicembre
1993, n. 517 (G.U. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
13. Autofinanziamento regionale. - 1. Le regioni fanno fronte con risorse
proprie agli effetti finanziari conseguenti all'erogazione di livelli di assistenza
sanitaria superiori a quelli uniformi di cui all'articolo 1, all'adozione di modelli
organizzativi diversi da quelli assunti come base per la determinazione del
parametro capitario di finanziamento di cui al medesimo articolo 1, nonché
agli eventuali disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello
Stato (22).
2. Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente le regioni hanno
facoltà, ad integrazione delle misure già previste dall'articolo 29 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, di prevedere la riduzione dei limiti massimi di spesa
per gli esenti previsti dai livelli di assistenza, l'aumento della quota fissa sulle
singole prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni
sanitarie, fatto salvo l'esonero totale per i farmaci salva -vita, nonché
variazioni in aumento dei contributi e dei tributi regionali secondo le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) della legge 23 ottobre 1992, n.
421.
3. Le regioni, nell'ambito della propria disciplina organizzativa dei servizi e
della valutazione parametrica dell'evoluzione della domanda delle specifiche
prestazioni, possono prevedere forme di partecipazione alla spesa per
eventuali altre prestazioni da porre a carico dei cittadini, con esclusione dei
soggetti a qualsiasi titolo esenti, nel rispetto dei principi del presente decreto.
(22 )Si ricorda che la sentenza della Corte costituzionale, 11 giugno-28 luglio
1993, n. 355 (G.U. 4 agosto 1993, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma


TITOLO IV
Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini
14. Diritti dei cittadini.
1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle
prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio sanitario
nazionale il Ministro della sanità definisce con proprio decreto, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei
servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed
umanizzazione dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle prestazioni
alberghiere, nonché dell'andamento delle attività di prevenzione delle
malattie. A tal fine il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro degli
affari sociali, può avvalersi anche della collaborazione delle università, del
Consiglio nazionale delle ricerche, delle organizzazioni rappresentative degli
utenti e degli operatori del Servizio sanitario nazionale nonché delle
organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti (23).
2. Le regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori per la verifica, anche
sotto il profilo sociologico, dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini, per
la programmazione regionale, per la definizione degli investimenti di risorse
umane, tecniche e finanziarie. Le regioni promuovono inoltre consultazioni
con i cittadini e le loro organizzazioni anche sindacali ed in particolare con gli
organismi di volontariato e di tutela dei diritti al fine di fornire e raccogliere
informazioni sull'organizzazione dei servizi. Tali soggetti dovranno comunque
essere sentiti nelle fasi dell'impostazione della programmazione e verifica dei
risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali
materie. Le regioni determinano altresì le modalità della presenza nelle
strutture degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, anche attraverso
la previsione di organismi di consultazione degli stessi presso le unità
sanitarie locali e le aziende ospedaliere.
3. Il Ministro della sanità, in sede di presentazione della relazione sullo stato
sanitario del Paese, riferisce in merito alla tutela dei diritti dei cittadini con
riferimento all'attuazione degli indicatori di qualità.
4. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel Servizio sanitario
nazionale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono ad
attivare un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle
tariffe, sulle modalità di accesso ai servizi. Le aziende individuano inoltre
modalità di raccolta ed analisi dei segnali di disservizio, in collaborazione con
le organizzazioni rappresentative dei cittadini, con le organizzazioni di
volontariato e di tutela dei diritti.
Il direttore generale dell'unità sanitaria locale ed il direttore generale
dell'azienda ospedaliera convocano, almeno una volta l'anno, apposita
conferenza dei servizi quale strumento per verificare l'andamento dei servizi
anche in relazione all'attuazione degli indicatori di qualità di cui al primo
comma, e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle
prestazioni. Qualora il direttore generale non provveda, la conferenza viene
convocata dalla regione.
5. Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio, a richiesta degli
assistiti, adottano le misure necessarie per rimuovere i disservizi che
incidono sulla qualità dell'assistenza. Al fine di garantire la tutela del cittadino
avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle
prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni,
denunce o reclami in via amministrativa, redatti in carta semplice, da
presentarsi entro quindici giorni, dal momento in cui l'interessato abbia avuto
conoscenza dell'atto o comportamento contro cui intende osservare od
opporsi, da parte dell'interessato, dei suoi parenti o affini, degli organismi di
volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la regione competente, al
direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda che decide in via
definitiva o comunque provvede entro quindici giorni, sentito il direttore
sanitario. La presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non
impedisce né preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale.
6. Al fine di favorire l'esercizio del diritto di libera scelta del medico e del
presidio di cura, il Ministero della sanità cura la pubblicazione dell'elenco di
tutte le istituzioni pubbliche e private che erogano prestazioni di alta
specialità, con l'indicazione delle apparecchiature di alta tecnologia in
dotazione nonché delle tariffe praticate per le prestazioni più rilevanti. La
prima pubblicazione è effettuata entro il 31 dicembre 1993 (23).
7. E' favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli
organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali
e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico
del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti
e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza
comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte
professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato
e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire
l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei
cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano
funzioni di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono
regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/91 e dalle leggi
regionali attuative (23).
8. Le regioni, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere promuovono
iniziative di formazione e di aggiornamento del personale adibito al contatto
con il pubblico sui temi inerenti la tutela dei diritti dei cittadini, da realizzare
anche con il concorso e la collaborazione delle rappresentanze professionali
e sindacali.
(23) Comma così smodificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 7 dicembre
1993, n. 517 (G.U. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).


TITOLO V
Personale
15. Disciplina della dirigenza del ruolo sanitario.
1. La dirigenza del ruolo sanitario è articolata in due livelli.
2. Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del primo livello
sono attribuite le funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilità,
con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia professionale, nella
struttura di appartenenza, da attuarsi nel rispetto delle direttive del
responsabile. Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del
secondo livello sono attribuite funzioni di direzione ed organizzazione della
struttura da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante
nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto
espletamento del servizio; spettano, in particolare, al dirigente medico
appartenente al secondo livello gli indirizzi e, in caso di necessità, le
decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi preventivi,
clinici, diagnostici e terapeutici; al dirigente delle altre professioni sanitarie
spettano gli indirizzi e le decisioni da adottare nei riguardi dei suddetti
interventi limitatamente a quelli di specifica competenza. Gli incarichi
dirigenziali riferiti ai settori o moduli organizzativi di cui agli articoli 47 e 116
del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1990, n. 384,
ridefiniti ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, sono conferiti dal direttore
generale, su proposta dei dirigenti di secondo livello, con le procedure di cui
all'articolo 19 del medesimo decreto. A tutto il personale dirigente del ruolo
sanitario si applica il disposto dell'articolo 20 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni (24).
3. Al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso
concorso pubblico al quale possono partecipare coloro che abbiano
conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale, siano iscritti
all'albo dei rispettivi ordini ed abbiano conseguito il diploma di
specializzazione nella disciplina. Il secondo livello dirigenziale del ruolo
sanitario è conferito quale incarico a coloro che siano in possesso
dell'idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'articolo
17. L'attribuzione dell'incarico viene effettuata, previo avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal direttore generale sulla
base del parere di un'apposita commissione di esperti. La commissione è
nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore sanitario e da
due esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno designato dalla
regione ed uno designato dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo
livello del Servizio sanitario nazionale; in caso di mancata designazione da
parte della regione e del consiglio dei sanitari entro trenta giorni dalla
richiesta, la designazione è effettuata dal Ministro della sanità su richiesta
dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera. La commissione
predispone l'elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del curriculum
professionale degli interessati. L'incarico, che ha durata quinquennale, dà
titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile. Il rinnovo e il
mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore
generale previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli
obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica è effettuata da una
commissione nominata dal direttore generale e composta dal direttore
sanitario e da due esperti scelti tra i dirigenti della disciplina dipendenti dal
Servizio sanitario nazionale e appartenenti al secondo livello dirigenziale, di
cui uno designato dalla regione e l'altro dal consiglio dei sanitari, entrambi
esterni all'unità sanitaria locale. Il dirigente non confermato nell'incarico è
destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento
economico; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico
del primo livello dirigenziale (24).
4. Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali può optare in
prima applicazione del presente decreto per il rapporto quinquennale
rinnovabile di cui al comma precedente.
5. Il personale che accede alle posizioni apicali dopo l'entrata in vigore del
presente decreto è soggetto alla verifica di cui al comma 3.
(24) Comma così modificato dall'art. 16 del Decreto Legislativo 7 dicembre
1993, n. 517 (G.U. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
16. Formazione.
1. La formazione medica di cui all'articolo 6, comma 2, implica la
partecipazione guidata o diretta alla totalità delle attività mediche, ivi
comprese la medicina preventiva, le guardie, l'attività di pronto soccorso,
l'attività ambulatoriale e l'attività operatoria per le discipline chirurgiche,
nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di
interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico
responsabile della formazione. La formazione comporta l'assunzione delle
responsabilità connesse all'attività svolta. Durante il periodo di formazione è
obbligatoria la partecipazione attiva a riunioni periodiche, seminari e corsi
teorico-pratici nella disciplina (25).
(25) Comma così modificato dall'art. 17 del Decreto Legislativo 7 dicembre
1993, n. 517 (G.U. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
17. Regolamentazione esame di idoneità nazionale all'esercizio delle
funzioni di direzione. - 1. L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto
riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi,
chimici, fisici e psicologi, è riservato a coloro che siano in possesso di
idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione.
2. L'esame per il conseguimento della idoneità nazionale è diretto ad
accertare le capacità professionali, organizzative e di direzione del candidato
e consiste nella effettuazione di prove teorico-pratiche nella specifica
disciplina e nella valutazione del curriculum professionale (25).
3. Le prove consistono in test di domande a risposte multiple riguardanti
anche la soluzione di casi pratici simula ti nelle materie attinenti le specifiche
professionalità assegnati a ciascun candidato in via casuale (25).
4. I criteri generali per la predisposizione e la valutazione dei test che devono
consentire la verifica, oltre che della professionalità posseduta anche delle
capacità organizzative e di direzione, sono stabiliti da una apposita
commissione costituita presso il Ministero della sanità e presieduta dal
presidente del Consiglio superiore di sanità o da un presidente di sezione del
predetto Consiglio da lui delegato. I test nelle materie d'esame sono
predisposti da apposite commissioni costituite presso il Ministero della sanità
con esperti di comprovata professionalità (25).
5. Le idoneità nelle specifiche discipline per ciascuna categoria
professionale, le procedure, le modalità di espletamento degli esami, ivi
compresa la valutazione del curriculum professionale, ed i requisiti di
ammissione dei candidati, sono fissati con decreto del Ministro della sanità,
sentito il Consiglio superiore di sanità. Sono previste idoneità con accesso
riservato a più categorie professionali salvaguardando le rispettive specificità
culturali, funzioni e competenze (25).
6. Il Ministero della sanità, con unico bando nazionale da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale, indice ogni due anni gli esami di idoneità nazionale
all'esercizio delle funzioni di direzione per singole discipline. L'elenco dei
candidati che hanno superato l'esame è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il
Ministero della sanità cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli
idonei, che è pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale.
7. Fino a quando non sarà attivato il sistema di svolgimento degli esami in
forma automatizzata, le modalità di espletamento sono stabilite con il decreto
di cui al comma 5.
8. Il possesso dell'idoneità nazionale conseguito secondo la normativa
vigente in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto
costituisce titolo valido per l'accesso al secondo livello dirigenziale (25).
9. Fino all'espletamento degli esami nazionali di cui al comma 6, per
l'accesso ai posti di secondo livello dirigenziale di cui all'art. 15, comma 3,
per il personale disciplinato dall'art. 61 del decreto del Ministro della sanità
30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale 22 febbraio 1982, n. 51, valgono i requisiti di ammissione ivi previsti
(25).
10. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, è abrogato; gli esami di idoneità già banditi e non ancora
espletati a lla data di entrata in vigore del presente decreto sono revocati.
11. Fino all'espletamento degli esami previsti dal primo bando nazionale di
cui al comma 6, sono valide le idoneità conseguite in "Igiene, epidemiologia
e sanità pubblica", in "Organizzazione dei servizi sanitari di base" e in "Igiene
e organizzazione dei servizi ospedalieri" ai fini del conferimento dell'incarico
di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale, e l'idoneità in "Igiene e
organizzazione dei servizi ospedalieri" per il conferimento dell'incarico di
direttore sanitario dell'azienda ospedaliera (25).
(25) Comma così modificato dall'art. 18, Decreto Legislativo 7 dicembre
1993, n. 517 (G.U. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.)


TITOLO VI
Norme finali e transitorie
18. Norme finali e transitorie. - 1. Il Governo, con atto regolamentare, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del personale del
Servizio sanitario nazionale alle norme conte nute nel presente decreto ed
alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili, prevedendo:
a) i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione;
b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;
c) le prove di esame;
d) la composizione delle commissioni esaminatrici;
e) le procedure concorsuali;
f) le modalità di nomina dei vincitori;
g) le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei (26).
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e salvo
quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, i concorsi continuano ad essere espletati
secondo la normativa del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni ed integrazioni ivi
compreso l'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 (26).
2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto il primo livello
dirigenziale è articolato in due fasce economiche nelle quali è inquadrato
rispettivamente:
a) il personale della posizione funzionale corrispondente al decimo livello del
ruolo sanitario;
b) il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al
nono livello del ruolo medesimo il quale mantiene il trattamento economico in
godimento.
Il personale di cui alla lettera b) in possesso dell'anzianità di cinque anni
nella posizione medesima è inquadrato, a domanda, previo giudizio di
idoneità, nella fascia economica superiore in relazione alla disponibilità di
posti vacanti in tale fascia. Con regolamento da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati
i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità. Il
personale inquadrato nella posizione funzionale corrispondente
all'undicesimo livello del ruolo sanitario è collocato nel secondo livello
dirigenziale (27).
3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i concorsi per la posizione funzionale
iniziale di ciascun profilo professionale del personale laureato del ruolo
sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, e successive modificazioni e integrazioni, per i quali non siano
iniziate le prove di esame, sono revocati; a decorrere dalla stessa data non
possono essere utilizzate le graduatorie esistenti per la copertura dei posti
vacanti, salvo che per il conferimento di incarichi temporanei non rinnovabili
della durata di otto mesi su autorizzazione della regione per esigenze di
carattere straordinario. In mancanza di graduatorie valide, si applica l'articolo
9, comma 17 e seguenti della legge 20 maggio 1985, n. 207.
4. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all'art. 4 della legge 5 giugno
1990, n. 135, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum
formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un
punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti le attività
svolte nel settore delle infe zioni da HIV. I vincitori delle pubbliche selezioni
sono assegnati obbligatoriamente nelle unità di diagnosi e cura delle
infezioni da HIV e sono tenuti a permanere nella stessa sede di
assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, con l'esclusione in
tale periodo della possibilità di comando o distacco presso altre sedi.
Nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge
5 giugno 1990, n. 135, le università provvedono all'assunzione del personale
medico ed infermieristico ivi contemplato delle corrispondenti qualifiche
dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, anche sulla base di convenzioni
stipulate con le regioni per l'istituzione dei relativi posti (26).
5. Per quanto non previsto dal presente decreto alle unità sanitarie locali e
alle aziende ospedaliere si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni
(26).
6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, disciplina l'impiego nel
Servizio sanitario nazionale di sistemi personalizzati di attestazione del diritto
all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, prevedendo a tal fine anche
l'adozione di strumenti automatici atti alla individuazione del soggetto ed alla
gestione dell'accesso alle prestazioni.
6-bis. I concorsi indetti per la copertura di posti nelle posizioni funzionali
corrispondenti al decimo livello retributivo ai sensi dell'art. 18, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, abolito
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono revocati di diritto, salvo
che non siano iniziate le prove di esame alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (27).
7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618, e n. 620, con gli adattamenti
derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto
del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale
navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la
parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio
1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai
regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza
sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali
di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di
ripartizione del Fondo sanitario nazionale (26).
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanità, vengono estese, nell'ambito della contrattazione, al
personale dipendente dal Ministero della sanità attualmente inquadrato nei
profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico,
farmacista, biologo e psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, in quanto applicabili (26).
9. L'ufficio di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è
trasferito al Ministero della sanità (27).
10. Il Governo emana, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, un testo unico delle norme sul
Servizio sanitario nazionale, coordinando le disposizioni preesistenti con
quelle del presente decreto (27).
(26) Comma così modificato dall'art. 19 del Decreto Legislativo 7 dicembre
1993, n. 517 (G.U. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
(27) Comma aggiunto dall'art. 19 del Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n.
517 (G.U. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.)
19. Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 4, all'art. 6, commi 1 e 2,
agli articoli 10, 11, 12 e 13, all'art. 14, comma 1, e agli articoli 15, 16, 17 e
18, sono altresì norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica (28) (29).
(28) Così modificato dall'art. 20 del Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n.
517 (Ga. U. 15 dicembre 1993, S.O.)
(29) Si ricorda che la Sentenza della Corte costituzionale, 19-27 luglio 1994,
n. 354 (G.U. 3 agosto 1994, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 19, comma secondo.
20. Entrata in vigore.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1°
gennaio 1993
.