INFERMIERI STRANIERI
Coloro che hanno conseguito all’estero un titolo professionale di Infermiere ed intendono esercitare la professione in Italia, devono ottenere dal Ministero della Salute il riconoscimento del titolo inoltrando specifica domanda tramite le modalità indicate nei seguenti link:

Titoli conseguiti in paesi Non UE
http://www.salute.gov.it/professioniSanitarie/paginaInterna.jsp?id=102&menu=riconoscimento


Titoli conseguiti in paesi UE
http://www.salute.gov.it/professioniSanitarie/paginaInterna.jsp?id=101&menu=riconoscimento
Dopo aver ricevuto tale riconoscimento gli Infermieri stranieri dovranno sostenere l'esame per l’accertamento della conoscenza della lingua italiana.
Il superamento della suddetta prova permetterà agli Infermieri di iscriversi all’Albo Professionale.
La domanda d’iscrizione all’esame di lingua va presentata da coloro che intendono risiedere e lavorare in Provincia di Modena presso questa Segreteria consegnando la documentazione necessaria:
−    Fotocopia di un Documento di Identità
−    Fotocopia del Permesso di Soggiorno (per cittadini extra comunitari)
−    Attestazione di Residenza Anagrafica (per cittadini Comunitari)
−    Fotocopia del Decreto di Riconoscimento del Titolo di Infermiere

Per la preparazione all'esame si consiglia la lettura del Nuovo Codice Deontologico dell'Infermiere
http://www.ipasvi.it/attualita/DettaglioEditoriale.asp?ID_TITOLO_GIORNO=127
Gli infermieri dovranno presentarsi in sede d'esame muniti di un documento d'identità valido.
Il costo dell'esame è di Euro 30,00.
Gli stranieri che hanno conseguito la loro formazione in Italia non sono tenuti a sottoporsi all’esame per la conoscenza della lingua italiana.

AVVERTENZE
Efficacia dei decreti di riconoscimento di titoli conseguiti in Paesi non comunitari
•    I decreti di riconoscimento perdono efficacia dopo due anni dalla data di rilascio, se l’interessato non si è iscritto al relativo Albo professionale. (art.44, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334).
•    Nel caso di professioni non costituite in ordini o collegi, i decreti perdono efficacia se per due anni l’interessato non ne ha fatto uso a fini lavorativi.
•    I decreti di riconoscimento rilasciati prima del 25 febbraio 2005 (data di entrata in vigore del DPR 334/2004), in caso di mancata iscrizione agli Albi o di mancato utilizzo a fini lavorativi, perdono efficacia trascorsi due anni da tale data.