| Il Collegio |
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Il Collegio IPASVI Obbligatorietà iscrizione Albo Consiglio Direttivo Collegio Revisori dei Conti Istituzione dei collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie e delle vigilatrici d'infanzia L. 29 ottobre 1954, n. 1049 (1) 1. In ogni Provincia sono costituiti i Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia, diplomate in base alle disposizioni degli articoli 135 e 136 del testo unico delle leggi sanitarie (2), o in applicazione degli art. 42 e 43 del regio decreto-legge 21 novembre 1929, numero 2330 (3), o a norma della legge 3 giugno 1937, n. 1084 (4), o a norma degli art. 7, 8, 9, 10, 11 della legge 9 luglio 1940, n. 1098 (5). Se il numero delle aventi diritto ad iscriversi nei Collegi, residenti nella Provincia sia esiguo, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Collegio interessato, può disporre che un Collegio abbia per circoscrizione due o più Province finitime, designandone la sede. Struttura L'istituzione dei Collegi IPASVI risale al 1954 e la denominazione di Collegio piuttosto che Ordine dipende dal fatto che per l'esercizio professionale si sia conseguito un diploma invece della laurea. Esistono tanti Collegi quante Province.
OBBLIGATORIETA’ DI ISCRIZIONE AL COLLEGIO IPASVI L'obbligatorietà di iscrizione all'Albo è rivolta a tutte le categorie che hanno un Ordine o Collegio. L'iscrizione all'Albo rappresenta non solo requisito essenziale per la partecipazione al concorso, ma è altresì requisito indispensabile per poter continuare a svolgere l'attività sanitaria nell'ambito del rapporto di lavoro: la disciplina concorsuale introdotta a seguito del DPR 761/79 ha previsto infatti l'iscrizione quale requisito di accesso che, al pari di altri requisiti, non è limitato nel tempo ma va mantenuto per tutta la durata del rapporto di lavoro. Tale condizione, per l'esercizio della funzione di Infermiere, viene inoltre confermata dall'art. 2 e art. 3 del Decreto del Ministero della Sanità del 14/09/1994 Anche l'art. 2229 Codice Civile pone una riserva di legge in merito all'individuazione delle professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi o elenchi appositi, e l'art. 2231 indica le conseguenze derivanti dalla mancanza di iscrizione all'albo. Inoltre l'estensione ai Collegi degli Infermieri Professionali delle norme del D Lgs. C.P.S. del 13/9/46, n. 233 operata dalla legge n. 1049/54, comprende l'obbligo di iscrizione ai fini dell'esercizio della professione. Tutto ciò è da riferirsi non solo a coloro che esercitano la libera professione ma anche a coloro che esercitano in rapporto di dipendenza, poiché la qualificazione, ai fini dell'esercizio professionale, non dipende solo dal possesso del diploma ma anche dalla abilitazione che deriva dall'iscrizione all'Albo. L'Albo professionale è quindi, a nostro giudizio, da intendersi quale strumento legittimante l'esercizio dell'attività professionale. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVOA norma dell’Art. 20 del D.P.R. 5 Aprile 1950, n.221, si comunica che, a seguito delle elezioni tenutesi nei giorni 22/23/24 Novembre 2008 ed alle successive assegnazioni delle cariche, il Consiglio Direttivo del Collegio IP.AS.VI. della Provincia di Modena per il triennio 2009/2011 risulta così composto: Il Consiglio Direttivo risulta così costituito:PRESIDENTE GIUDICE CARMELA VICE PRESIDENTE MALAGOLI DIANA SEGRETARIO PELLICCIARI CECILIA TESORIERE PANZERA NUNZIO CONSIGLIERE BIGLIARDI MARIA CRISTINA CONSIGLIERE BASCHIERI ROBERTO CONSIGLIERE BORGHI ROSSELLA CONSIGLIERE CANEPARI LANFRANCO CONSIGLIERE FERRI PAOLA CONSIGLIERE FRANCESCONI ARMANDO CONSIGLIERE IPOCOANA ROBERTA CONSIGLIERE MANTOVANI GRABRIELLA CONSIGLIERE MORINI GIANPIETRO CONSIGLIERE ORLANDO PANTALEO CONSIGLIERE TOMA PAOLA Il Collegio dei Revisori dei Conti risulta così costituito: PRESIDENTE BUONOCORE MARIA MEMBRO EFFETTIVO MELIS RENZO MEMBRO EFFETTIVO VITALI KATIA MEMBRO SUPPLENTE PEREN MAURIZIO |





